CCNL Piloti di Elicotteri: raggiunto l’accordo sull’adeguamento salariale

Le Parti Sociali sono giunte ad un accordo per un primo riconoscimento salariale per i dipendenti del settore, che hanno un contratto scaduto da oltre venti anni

Dopo una lunga trattativa e quattro azioni di protesta nazionale portate avanti con lo strumento dello sciopero virtuale, le Parti Sociali sono giunte ad un accordo per un primo riconoscimento salariale per i piloti di elicottero, i quali hanno un contratto scaduto da oltre venti anni. L’accordo raggiunto, affermano le Parti, rappresenta il preambolo per l’avvio della trattativa per il rinnovo del contratto di settore, che possa tener conto delle variazioni della normativa degli ultimi 20 anni, con un notevole aumento di profili professionali richiesto oltre ai diversi impieghi prima non previsti dalla professione, di cui la categoria dei piloti di elicottero si è fatta via via carico.
L’adeguamento economico ottenuto è da considerare, affermano le OO.SS., solo un anticipo sul rinnovo previsto nei prossimi 6 mesi, che andrà a completare la rivalutazione salariale della categoria.

Certificazione Unica 2024 per i residenti in Canada e Brasile, istruzioni dall’INPS

L’INPS illustra le peculiarità relative al regime impositivo applicabile alle pensioni della Gestione privata dei residenti in Brasile e Canada, con effetto sulla compilazione della Certificazione Unica 2024 (INPS, messaggio 2 febbraio 2024, n. 474).

L’INPS, in vista della trasmissione telematica della Certificazione Unica 2024 relativa ai redditi percepiti nel periodo d’imposta 2023, da effettuarsi entro il 16 marzo 2024, ricorda il regime impositivo applicabile ai residenti in Canada e Brasile in base alle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni fiscali che sono attualmente in vigore con i due paesi.

 

La convenzione internazionale contro le doppie imposizioni fiscali in vigore con il Brasile (ratificata dalla Legge n. 844/1980) prevede, per le pensioni delle gestioni previdenziali dei lavoratori privati, una soglia di esenzione dall’imposizione fiscale di valore pari a 5.000 dollari statunitensi, corrispondenti per l’anno d’imposta 2023, sulla base della rilevazione ufficiale dei cambi medi annuali pubblicati dall’Ufficio Italiano dei Cambi (UIC), a 4.624,06 euro e, per l’eccedenza, la tassazione in via ordinaria ai fini IRPEF, in base alla vigente legislazione tributaria italiana.

 

Invece, per i residenti in Canada, in virtù della convenzione contro le doppie imposizioni fiscali in vigore con tale paese (ratificata dalla Legge n. 42/2011), la soglia di esenzione è di 12.000 dollari canadesi, corrispondente alla somma di 8.221,99 euro, per l’anno d’imposta 2023, ed è prevista l’applicazione sull’eccedenza dell’aliquota fissa del 15%, secondo quanto indicato dall’Agenzia delle entrate.

 

Tenuto conto di quanto sopra, pertanto, ai fini dell’emissione della CU 2024 per i residenti in Brasile e in Canada, l’INPS precisa che devono essere indicati i seguenti dati: 

 

nella sezione “DATI FISCALI”, al punto 3, denominato “Redditi di pensione”, l’importo del reddito imponibile, al netto della quota esente applicata in virtù delle citate convenzioni contro le doppie imposizioni fiscali;

nella sezione “RITENUTE”, il valore delle ritenute IRPEF applicate sul reddito imponibile al punto 21;

nella sezione “ALTRI DATI” – “Redditi esenti”, al punto 465, l’ammontare del reddito escluso dalla tassazione IRPEF in applicazione delle convenzioni in argomento, contraddistinto dal codice 21 nel punto 464.

 

Alle pensioni della gestione previdenziale dei lavoratori privati residenti in Brasile e in Canada, che godono del suddetto regime di parziale esenzione, sarà applicata dal rateo del mese di marzo 2024, in via preventiva, la tassazione dovuta per l’anno corrente, sulla base dei dati elaborati a seguito del rinnovo generalizzato delle pensioni e delle soglie di esenzione sopra indicate, nonché tenendo conto del nuovo sistema di aliquote e scaglioni ai fini IRPEF, come modificato dai commi da 1 a 4 dell’articolo 1 del D.Lgs. n. 216/2023.

 

Inoltre, l’INPS precisa che, a partire dalla mensilità di marzo 2024 fino a quella di dicembre 2024 (10 rate), verrà recuperato l’eventuale debito fiscale ai fini IRPEF dovuto per l’anno 2023.

 

Accedendo ai servizi on line del cittadino del sito istituzionale, sarà possibile scaricare la Certificazione Unica 2024, che sarà emessa entro il prossimo 16 marzo, e consultare il cedolino pensione e servizi collegati, visualizzando gli importi dei cedolini mensili a credito e delle trattenute operate.

CCNL Istruzione e ricerca: proseguono le trattative di rinnovo

Importanti novità per i Dirigenti del settore

Svoltosi lo scorso 31 gennaio il secondo incontro relativo al rinnovo del CCNL comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021 comprendente i Dirigenti scolastici ed AFAM, i Dirigenti universitari nonché quelli di Ricerca.
Nel corso dell’assemblea, le OO.SS. si sono espresse sui primi tre titoli della bozza di testo normativo, precisamente:
Titolo 1° – Disposizioni generali;
Titolo 2° – Relazioni sindacali;
Titolo 3° – Disposizioni comuni sugli istituti normativi ed economici.
Il testo del Titolo 1° e del Titolo 2° risulta essere quello del precedente CCNL  2016-2018, invece, nel testo del Titolo 3° sono state introdotte novità quali l’estensione ai dirigenti del lavoro svolto in modalità agile e l’introduzione della figura del Dirigente Mentor con almeno 15 anni di anzianità che va ad affiancare il neo Dirigente nei primi due anni di servizio.
In merito al sistema delle relazioni sindacali si è richiesto il ripristino delle linee di indirizzo in materia di salute e sicurezza, stress lavoro-correlato, nonché le misure per garantirne l’attuazione.
Si domanda altresì un confronto sul ruolo del dirigente, nonché sulla definizione del ruolo di docente in ragione dell’assenza di disposizioni contrattuali specifiche; ed inoltre la determinazione della retribuzione dei dirigenti scolastici e Afam correlata alla graduazione delle posizioni dirigenziali oggetto del confronto.
E’ stata poi accolta la proposta riguardante l’eliminazione del periodo di 4 mesi predisposti ogni anno e relativi ai giorni di assenza esclusi dal periodo di comporto in caso di effetti collaterali delle terapie salvavita che comportano l’incapacità di svolgere la prestazione lavorativa, nonché l’affiancamento del Dirigente Mentor al neo Dirigente nei primi due anni di incarico. In quest’ultimo caso, per i Dirigenti scolastici si deve valutare la relazione tra il Mentor e il docente tutor per l’individuazione dei compensi da attribuire alla funzione svolta.
Per quanto riguarda la parte economica si assiste alla proposta da parte delle OO.SS. di aumenti retributivi per i Dirigenti scolastici e Afam, Dirigenti università, Dirigenti ricerca di prima e seconda fascia come di seguito riportato.
Dirigenza scolastica e Afam (computati sulla base del salario dei dirigenti al 31 dicembre 2018)
– dal 1° gennaio 2019: 84,00 euro lordi mensili per 13 mensilità sullo stipendio tabellare, rideterminati;
– dal 1° gennaio 2020: 130,00 euro lordi mensili per 13 mensilità sullo stipendio tabellare, rideterminati;
– dal 1° gennaio 2021: 135,00 euro lordi mensili per 13 mensilità sulla retribuzione tabellare ed in aggiunta 60,00 euro lordi mensili per 13 mensilità sulla retribuzione di posizione parte fissa.
Altre risorse vengono versate nel Fondo Unico Nazionale in misura pari a 60,00 euro mensili lordi, ossia 46,00 euro dalle risorse contrattuali e 14,00 euro previste da norme generali, destinati ad aumentare la retribuzione che, a partire dall’anno scolastico 2023-2024, viene definita annualmente in sede di contrattazione integrativa nazionale.
Dirigenza università
– dal 1° gennaio 2019: 97,00 euro lordi mensili per 13 mensilità sullo stipendio tabellare, rideterminati;
– dal 1°gennaio 2020: 130,00 euro lordi mensili per 13 mensilità sullo stipendio tabellare ed in aggiunta la somma di 21,00 euro lordi mensili per 13 mensilità sulla retribuzione di posizione parte fissa, rideterminati;
– dal 1° gennaio 2021: 135,00 euro lordi mensili per 13 mensilità sullo stipendio tabellare ed in aggiunta, l’importo di 60,00 euro lordi mensili per 13 mensilità sulla retribuzione di posizione parte fissa.
Ulteriori risorse vengono versate nel Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione dei dirigenti di seconda fascia pari a 85,00 euro mensili lordi.
Dirigenza ricerca prima fascia
– dal 1° gennaio 2019: 165,00 euro lordi mensili per 13 mensilità sullo stipendio tabellare, rideterminati;
– dal 1° gennaio 2020: 170,00 euro lordi mensili per 13 mensilità sullo stipendio tabellare. Viene altresì aggiunta la somma di 86,00 euro lordi mensili per 13 mensilità sulla retribuzione di posizione parte fissa, rideterminati;
– dal 1° gennaio 2021: 170,00 euro lordi mensili per 13 mensilità sullo stipendio tabellare e 170,00 euro lordi mensili per 13 mensilità sulla retribuzione di posizione parte fissa.
Ulteriori risorse convergono nel Fondo per il finanziamento retributivo di posizione e risultato dei dirigenti di prima fascia in misura pari a 137,00 euro mensili lordi.
Dirigenza ricerca seconda  fascia
– dal 1° gennaio 2019: 112,00 euro lordi mensili per 13 mensilità sullo stipendio tabellare, rideterminati;
– dal 1°gennaio 2020: 130,00 euro lordi mensili per 13 mensilità sullo stipendio tabellare e 43,00 euro lordi mensili per tredici mensilità sulla retribuzione di posizione parte fissa, rideterminati;
– dal 1° gennaio 2021: 135,00 euro lordi mensili per 13 mensilità sullo stipendio tabellare e 60,00 euro lordi mensili per tredici mensilità sulla retribuzione di posizione parte fissa.
In aggiunta, ulteriori risorse sono versate al Fondo per il finanziamento salariale di posizione dei dirigenti di seconda fascia pari ad una media di 126,00 euro mensili lordi.

Da ultimo le OO.SS. comunicano che è stata fissata la prossima riunione per il 15 febbraio 2024.

Pensione anticipata, implementato il sistema di gestione delle domande telematiche

Ora è possibile inoltrare le istanze per Quota 103 e per Opzione Donna (INPS, messaggio 1 febbraio 2024, n. 454).

L’INPS ha comunicato che il sistema di gestione delle domande di pensione è stato implementato per consentire sia la presentazione dell’istanza di Pensione anticipata flessibile, cosiddetta Quota 103, (articolo 1, commi 139 e 140, Legge 30 dicembre 2023, n. 213), sia l’istanza di pensione anticipata Opzione donna (articolo 1, comma 138, Legge n. 213/2023), oltre che l’inserimento, da parte delle lavoratrici interessate, del numero dei figli in fase di invio dell’istanza di pensione anticipata (articolo 24, comma 11, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, sulla base delle modifiche introdotte dall’articolo 1, comma 125, lettera b) della Legge n. 213/2023).

Le modalità

In particolare, la presentazione dell’istanza di pensione anticipata flessibile è individuata dal seguente nuovo prodotto: “Pensione Anticipata Flessibile legge di bilancio 2024”; Gruppo: Anzianità/Anticipata/Vecchiaia; Prodotto: Pensione di anzianità/anticipata; Tipo: Requisito anticipata flessibile L. di bilancio 2024.

La presentazione dell’istanza di pensione anticipata opzione donna è individuata dal seguente prodotto:  “Pensione Anticipata opzione donna legge di bilancio 2023/2024”; Gruppo: Anzianità/Anticipata/Vecchiaia; Prodotto: Pensione di anzianità/anticipata; Tipo: Opzione donna legge di bilancio 2023/2024.

Infine, l’INPS ricorda che le istanze sopra citate possono essere presentate attraverso i seguenti canali: direttamente dal sito istituzionale, accedendo tramite SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE, seguendo il percorso “Pensione e Previdenza” > “Domanda di pensione” e proseguendo all’interno del servizio “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci”; oppure utilizzando i servizi offerti dagli istituti di patronato riconosciuti dalla legge; o anche
chiamando il Contact Center Integrato.

 

 

CIPL Edilizia Artigianato Bolzano: stabiliti gli importi dell’EVR 2024



Le Parti hanno definito gli importi da erogare per impiegati ed operai del settore edile-artigiano


Il 24 gennaio scorso, le Parti sociali Lvh.apa-Confartigianato imprese, Cna/Shv-Unione provinciale artigiani e Pmi e le Sigle sindacali Asgb Bau, Feneal-Uil Tnaa; Filca-SgbCisl e Fillea/Gbh-Cgil/Agb hanno sottoscritto il verbale di accordo per il pagamento relativo all’elemento variabile della retribuzione nel settore artigiano edile Pmi della provincia di Bolzano.
Da un confronto dei parametri presi in esame per valutare l’erogazione dell’EVR per l’anno 2024 ne sono risultati positivi tre su cinque e, sulla scorta di quanto emerso, la misura relativa all’emolumento è pari al 90% dell’importo originario. Pertanto, le Parti hanno stabilito che il pagamento dell’EVR è nella misura pari al 5,40% dei minimi di paga base in vigore all’1° gennaio 2024.


EVR Impiegati Edilizia Artigianato












































EVR
Livello Paga base al 1° gennaio 2024

Importo mensile

EVR EVR dal 1° gennaio 2024

Importo mensile

1.993,46 € 5,40% 107,65 €
1.777,08 € 5,40% 95,96 €
1.481,04 € 5,40% 79,98 €
1.380,98 € 5,40 % 74,57 €
1.283,72 € 5,40% 69,32 €
1.153,65 € 5,40 % 62,30 €
987,30 € 5,40% 53,31 €

EVR Operai Edilizia Artigianato





























EVR
Livello Paga base al 1° gennaio 2024

Importo orario

EVR EVR dal 1° gennaio 2024

Importo orario

7,98 euro 5,40% 0,43 euro
7,42 euro 5,40% 0,40 euro
6,67 euro 5,40% 0,36 euro
5,71 euro 5,40% 0,31 euro

L’EVR è calcolato sui minimi della paga base oraria, ed erogato esclusivamente per le ore lavorate ordinarie e straordinarie, e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal contratto vigente, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. Per gli impiegati mensilizzati l’erogazione dell’EVR avviene a consuntivo mensilmente in 12 rate per i periodi di lavoro effettivamente prestato presso l’azienda. La frazione di mese inferiore a 15 giorni non va considerata a tal fine, mentre deve essere considerata come mese intero la frazione di mese pari o superiore a quindici giorni. L’importo deve essere riproporzionato in base alla percentuale part-time del dipendente.

CCNL Alimentari Cooperative: aperta la trattativa per il rinnovo

Le richieste dei Sindacati sono l’aumento dei minimi di 300,00 euro, la riduzione dell’orario di lavoro di lavoro a 36 ore settimanali e potenziamento del welfare 

Il 31 gennaio è iniziata la trattativa per il rinnovo del CCNL applicabile ai lavoratori dipendenti da aziende cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari, scaduto lo scorso 30 novembre.
Le Segreterie nazionali di Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil hanno illustrato la piattaforma unitaria alla parti datoriali, mettendo innanzitutto in evidenza la crescita del settore alimentare soprattutto per quanto riguarda l’export, il fatturato, la produttività e l’occupazione. 
A tal proposito, è stato richiesto un aumento dei salari minimi di 300,00 euro e una riduzione dell’orario di lavoro a 36 ore, con l’obiettivo di migliorare  le esigenze di vita e quelle professionali.
E’ stata, inoltre, evidenziata la necessità di intervenire sul mercato del lavoro, con l’obiettivo di contrastare forme di precarietà, di potenziare le misure di welfare contrattuale, di incrementare le tutele inerenti alla salute e sicurezza del lavoratore.
Fissati, anche, i prossimi appuntamenti per il 22 febbraio, il 13 marzo in sede tecnica e il 27 marzo in plenaria.

CCNL Terziario (Sistema Commercio – Confsal): prorogato il contratto fino al 2026

Al fine di garantire una situazione di stabilità sul piano normativo ed economico le Parti Sociali hanno definito la proroga del contratto

Il 29 dicembre 2023 si sono incontrati la Confederazione delle Imprese e dei Professionisti – Sistema Impresa (già Sistema Commercio e Impresa), Aifos – Associazione ltaliana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro, e la Federazione italiana Sindacati Industria Commercio Artigianato – Fesica Confsal, con l’assistenza della Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori – Confsal, per definire il rinnovo del contratto per i dipendenti del terziario, commercio, distribuzione e servizi del 1° luglio 2013.
Vista la scadenza del contratto, le Parti Sociali al fine di garantire alle imprese ed ai lavoratori del settore una situazione di stabilità sul piano normativo ed economico, si sono incontrate per il rinnovo dello stesso. Tra i soggetti stipulanti si è aggiunta anche l’Associazione Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro – Aifos, in qualità di associazione operante nel campo delle attività formative inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro.
Pertanto è stata definita la sostituzione dell’art. 235 come segue: “1. Il presente contratto decorre dal 1° maggio 2023 e avrà scadenza al 30 aprile 2026. 2. Le parti, alla luce del condiviso principio di ultravigenza, concordano che il contratto si intenderà rinnovato per ulteriori tre annualità se non disdetto, tre mesi prima della scadenza, con raccomandata a/r. In caso di disdetta, il contratto resterà in vigore fino a che non sia stato sostituito dal successivo contratto nazionale. 3. Le parti s’impegnano reciprocamente ad incontrarsi ogni sei mesi al fine di monitorare in modo costante I’evoluzione della situazione nel settore e per valutare eventuali modifiche ed integrazioni, anche alla luce della prossima uscita degli accordi Stato – Regioni in materia di formazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”. 

Credito d’imposta per le ZES in caso di acquisto di immobile con patto di riservato dominio

Arrivano chiarimenti dall’Agenzia delle entrate sul credito di imposta per le ZES in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di un immobile con patto di riservato dominio (Agenzia delle entrate, risposta 29 gennaio 2024, n. 23).

L’articolo 4 del D.L. n. 91/2017, recante disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno, al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli per lo sviluppo, in alcune aree del Paese, delle imprese già operanti, nonché l’insediamento di nuove imprese, ha previsto la possibilità di istituire le ZES all’interno delle quali tali imprese possono beneficiare di agevolazioni fiscali e di semplificazioni amministrative.

 

Il comma 2, dell’articolo 5 del citato D.L. prevede che in relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il credito d’imposta di cui all’articolo 1, commi 98 e seguenti, della Legge n. 208/2015, sia commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2023 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Tale credito di imposta è esteso, inoltre, all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.

 

In relazione al caso di specie, l’istante rappresenta l’intenzione di acquisire un immobile, mediante stipula di un contratto di vendita con riserva di proprietà a favore del venditore (c.d. vendita con patto di riservato dominio).

Sul punto, l’Agenzia delle entrate osserva che, in relazione al Bonus Mezzogiorno, espressamente richiamato dalla disciplina agevolativa riservata agli investimenti nelle ZES, già con la circolare n. 34/E del 3 agosto 2016 è stato chiarito che l’imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell’agevolazione segue le regole generali di competenza previste dall’articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR. In particolare, le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Gli oneri relativi alle prestazioni di servizi direttamente connesse alla realizzazione dell’investimento, non compresi nel costo di acquisto del bene, rilevano ai fini della determinazione dell’investimento stesso e si considerano sostenuti alla data in cui esse sono ultimate.

 

L’Agenzia evidenzia che il medesimo articolo 109 del TUIR, al comma 2, lettera a), prevede che, ai fini della determinazione dell’esercizio di competenza, i corrispettivi delle cessioni si considerino conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si considerino sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell’atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva della proprietà. La locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti è assimilata alla vendita con riserva di proprietà.

 

Pertanto, posto che gli investimenti rilevanti ai fini della fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nelle ZES possono essere, in linea di principio, effettuati attraverso contratti di acquisto con riserva della proprietà, l’imputazione dell’investimento al periodo di vigenza dell’agevolazione dovrà avvenire senza tener conto della clausola di riserva della proprietà.

Incumulabilità tra pensioni e redditi da lavoro

L’INPS ricorda che, in caso di mancato rispetto del regime di non cumulabilità tra le pensioni e i redditi da lavoro, la pensione verrà sospesa e le mensilità pagate indebitamente saranno recuperate (INPS, comunicato 30 gennaio 2024).

L’INPS provvede a informare i propri utenti sul regime di incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro al momento in cui comunica il provvedimento di liquidazione della pensione, in applicazione del principio di trasparenza dell’azione amministrativa.

 

In particolare, per le pensioni quota 100, quota 102 e per le pensioni anticipate flessibili è prevista, a partire dal primo giorno dalla decorrenza della pensione e fino a quando non si maturano i requisiti per la pensione di vecchiaia, la non cumulabilità con i redditi provenienti sia da lavoro dipendente, sia da lavoro autonomo. 

 

È dunque previsto un obbligo di comunicazione: infatti, i pensionati con quota 100, quota 102 o pensione anticipata flessibile, prima del compimento dell’età prevista per il pensionamento di vecchiaia, sono tenuti a dichiarare all’INPS eventuali redditi da lavoro, sia dipendente che autonomo, che potrebbero influire sull’incumulabilità della pensione.

 

Un’eccezione a tale regime di incumulabilità è prevista per i redditi da lavoro autonomo occasionale, purché non superino i 5.000 euro di compensi lordi annui.

 

A tal proposito l’Istituto precisa che ai fini del calcolo del limite dei 5.000 euro lordi, si considerano tutti i redditi annuali derivanti da lavoro autonomo occasionale, anche quelli riconducibili all’attività svolta nei mesi dell’anno precedente la decorrenza della pensione e/o successivi al compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia.

CCNL Legno Industria: con la sottoscrizione dell’accordo stabiliti nuovi minimi retributivi


 


Dal 1° gennaio 2024 sono previsti nuovi minimi retributivi sulla base dell’adeguamento IPCA 2023 


Le Sigle sindacali Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil e Federlegno hanno sottoscritto, il 30 gennaio scorso, il verbale di accordo che stabilisce l’incremento dei minimi retributivi per il recupero dell’inflazione per l’anno 2023, a decorrere dal 1° gennaio 2024. L’accordo riguarda 200mila addetti e indica gli aumenti basati sul modello a “doppia pista salariale” con l’adeguamento all’indice IPCA non depurata dei costi energetici.
Sulla base delle quota prevista del 5,9% (dati Istat), è previsto un ulteriore aumento della retribuzione al parametro 140 (AC1/AS2) dell’importo di 124,71 euro. Il valore, sommato ai 143,80 euro erogati a luglio 2023, dà un importo totale di oltre 260,00 euro di aumento in un anno di vigenza contrattuale, in attesa dell’ulteriore verifica a gennaio 2025. Nel verbale viene precisato che gli incrementi relativi al mese di gennaio vengono erogati con la retribuzione di febbraio 2024.










































































































Categoria Parametro Minimi al 31.12.2023 3 Scatti Montante Incrementi dall’1.1.2024 Minimi dall’1.1.2024
AD3 210 2.872,45 44,31 2.916,76 172,09 3.044,54
AD2 205 2.818,22 44,31 2.862,53 168,89 2.987,11
AD1 195 2.704,78 41,76 2.746,54 162,05 2.866,83
AC5 185 2.592,29 39,21 2.631,50 155,26 2.747,55
AC4 170 2.423,62 35,76 2.459,38 145,10 2.568,73
AC3/AC2/AS4 155 2.254,82 32,37 2.287,19 134,94 2.389,76
AS3 147,5 2.170,96 30,66 2.201,62 129,91 2.300,87
AC1/AS2 140 2.084,81 28,98 2.113,79 124,71 2.209,52
AE4/AS1 134 2.017,57 27,27 2.044,84 120,65 2.138,22
AE3 126,5 1.933,34 26,40 1.959,74 115,62 2.048,97
AE2 119 1.848,59 25,59 1.874,18 110,58 1.959,16
AE1 100 1.635,92 23,85 1.659,77 97,93 1.733,85

I minimi sopra indicati sono comprensivi di paga base, contingenza ed Edr non conglobati. 
IPCA anno 2023 +5,9% (Fonte ISTAT).